In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei dirigenti capi compartimento della viabilita', nell'ambito della circoscrizione territoriale del proprio compartimento, sono le seguenti:

  • a)adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che sono loro direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti o che vengono loro delegate dal Ministro;
  • b)predisporre le proposte di programmi di massima dei lavori e delle forniture e trasmetterle alla direzione generale per la determinazione di cui all'articolo 8 della presente legge;
  • c)approvare i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e le relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 2 miliardi, qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere all'esecuzione dei lavori o procedere agli appalti, e sino all'importo di un miliardo per quanto concerne i lavori in economia e le relative forniture;
  • d)adottare i provvedimenti per l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori e forniture anche in economia, approvare contratti, assumere i relativi impegni di spesa nei limiti di valore di cui alla precedente lettera c) ed emettere i titoli di pagamento;
  • e)adottare i provvedimenti per la risoluzione e rescissione dei contratti, nonche' per la definizione delle vertenze sorte in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali, con le imprese esecutrici dei lavori affidati dal compartimento, quando cio' che si chiede che l'amministrazione prometta, paghi od abbandoni non superi lire 250 milioni;
  • f)approvare gli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti di controversie di cui alla lettera e) e quando cio' che l'amministrazione promette, rinuncia ed abbandona non superi lire 150 milioni;
  • g)approvare le convenzioni che vengono stipulate tra i compartimenti ed altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati per regolare singoli rapporti;
  • h)approvare i concordati sulle indennita' di esproprio;
  • i)disporre la corresponsione dei compensi per revisioni dei prezzi definitive per un importo entro i limiti di competenza e comunque quando l'importo totale della revisione non superi la meta' dell'importo contrattuale, sentiti i competenti organi consultivi;
  • l)nominare i collaudatori, approvare gli atti di collaudo dei lavori affidati dal compartimento e disporre la verifica tecnico-contabile degli atti di contabilita' finale;
  • m)nominare, su proposta del primo dirigente tecnico, i direttori dei lavori ed i rispettivi collaboratori nonche' disporre il movimento di personale compartimentale.

Testo vigente dal 3 aprile 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-26;86~art9 · fonte su Normattiva