1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali, ed artigiane e' aumentata a lire 206 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta e' dovuta nella misura di lire 112 al metro cubo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonche' ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

Testo vigente dal 31 dicembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 142/1993

    Questione infondata
    6 aprile 1993

    Il regime tariffario e d'imposta del gas metano usato come combustibile per usi non industriali, non è legato alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto,(che è unico e permanente, e non stagionale), giacché, a causa della variabilità anno per anno delle condizioni climatiche, non è possibile predeterminare i periodi in cui il consumo del gas avviene esclusivamente per cottura di cibi e produzione di acqua calda, ovvero anche per riscaldamento individuale. Perciò, per gli utenti che, fruendo di tale utilizzazione aggiuntiva, sono sottoposti alla tariffa T2 (e al connesso maggior onere impositivo), l'inapplicabilità della più favorevole tariffa T1 nei periodi dell'anno in cui il consumo del gas è limitato alle prime due utilizzazioni risponde ad una valutazione discrezionale del legislatore non censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, tanto più che essa include, come elemento perequativo dell'unicità della tariffa, una consistente riduzione dell'imposta di consumo fino a 250 metri cubi annui. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalità degli artt. 4, comma terzo - 'rectè quarto - del d.l. 13 maggio 1991 n. 151, conv. in L. 12 luglio 1991 n. 202; e 9, comma primo - 'rectè secondo - L. 29 dicembre 1990 n. 405).

    Art. 3 cost. · Art. 9 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-12-29;405~art9 · fonte su Normattiva