Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 gennaio 1985 al 30 marzo 1985. Leggi il testo vigente →

Nei limiti dei disavanzi delle unita' sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unita' sanitarie locali sono autorizzati a liquidare le partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie e le strutture convenzionate. La liquidazione di cui al comma precedente puo' avere luogo solo a fronte di dichiarazione, debitamente documentata, rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, nella quale venga fatto riferimento esclusivamente ai debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983, il termine ultimo di pagamento. Nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e i tesorieri conseguenti all'applicazione dei precedenti commi, sulle somme erogate dai tesorieri stessi viene riconosciuto, a carico del bilancio dello Stato, un tasso di interesse in misura pari a quella prevista dalla convenzione in atto con la unita' sanitaria locale. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GENNAIO 1985, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MARZO 1985, N. 103)) Ai fini di cui al presente articolo non si applica la limitazione di cui all'articolo 35, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981 n. 119. Le somme riscosse in conto dei residui attivi accertati al 31 dicembre 1983 devono essere destinate secondo la seguente inderogabile scala di priorita':

  • a)al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie e le strutture convenzionate di cui al primo comma non liquidate dai tesorieri;
  • b)a riduzione delle esposizioni verso i tesorieri conseguenti alle liquidazioni disposte in attuazione del primo comma o precedentemente gia' esistenti;
  • c)al pagamento di altre partite debitorie accertate al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli eventuali interessi passivi maturati su tali partite successivamente - a tale data. Con successivo provvedimento legislativo sono definiti i criteri e le modalita' con i quali si provvede alla regolarizzazione del debito dello Stato verso i tesorieri in relazione alle liquidazioni da questi disposte ai sensi del primo comma, nonche' i criteri e le modalita' per il ripiano del residuo disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 e dei relativi interessi che giungeranno a maturazione successivamente a tale data. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 225 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, soltanto in termini di competenza. La determinazione del disavanzo di cui al primo comma deve tener conto anche delle quote di cui all'articolo 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine le regioni sono tenute ad assegnare alle unita' sanitarie locali le quote non versate all'entrata dello Stato successivamente all'anno 1980. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi personalita' giuridica di diritto pubblico.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1985 al 30 marzo 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art26 · fonte su Normattiva