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Per l'attribuzione di somme agli enti indicati nello articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni previsti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni, gli stanziamenti relativi sono autorizzati con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1977 al 22 dicembre 2008
