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Nei limiti massimi fissati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro, il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi. Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette. I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale dei certificati speciali di credito del Tesoro si provvede con una maggiorazione dell'ammontare delle relative emissioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1977 al 29 dicembre 1978
