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A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, le operazioni di sistemazione, completamento d'orario, conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola media e nelle scuole secondarie e artistiche sono precedute da raggruppamento di tutte le frazioni d'orario in cattedre o posti orario, che cosi' formati, debbono essere assegnali ad un unico insegnante. Negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, gli insegnamenti sono conferiti per incarico annuale quando si tratti di cattedre o posti orario gia' coperti, che, per particolare posizione giuridica del personale ad essi assegnato, risultino disponibili soltanto per uno o piu' anni previamente determinati. Si provvede altresi' con incarichi annuali quando il numero di ore di insegnamento da conferire e' inferiore a quello prescritto per la costituzione della relativa cattedra. Nessun incarico o supplenza possono essere assegnati se prima - per coprire gli stessi - non si e' esaurita la disponibilita' di insegnanti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato che eventualmente risultino privi totalmente o parzialmente di un insegnamento effettivo per carenza di posti comunque determinata e quindi siano di fatto insegnanti "soprannumerari". Gli insegnamenti non conferibili ne' per incarico a tempo indeterminato ne' per incarico annuale sono attributi per supplenza.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-22;951~art6 · fonte su Normattiva