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A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, il provveditore agli studi utilizza gli insegnanti appartenenti al ruolo in soprannumero delle scuole elementari, assegnandoli a posti conferibili per incarico nell'ambito della provincia. Il personale non utilizzato a norma del precedente comma, nonche', a domanda, nelle attivita' di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, e' utilizzato secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1977 al 22 dicembre 2008
