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Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato.

Testo in vigore dal 11 giugno 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-05-28;286~art1 · fonte su Normattiva