[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[2]PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

[3]L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) e' autorizzata a conferire, oltre i posti della qualifica iniziale del ruolo degli agenti stradali (cantonieri) messi a concorso con il decreto ministeriale 5 dicembre 1956, n. 1292, anche 700 di quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, seguendo l'ordine della medesima, e prescindendo dai limiti di cui al secondo comma dell'art. 8 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli, impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo vigente dal 24 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-07-28;852~art1 · fonte del testo