Art. 11-bis — Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.
Testo vigente dal 19 novembre 2003
