Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
Art. 11-ter — Definizioni
Ai fini del presente Capo si intende:
- a)per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
- b)per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca;
- c)per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra piu' opinioni, anche se conseguito nel corso di piu' trasmissioni.
Testo vigente dal 19 novembre 2003
