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Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parita' fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalita' e con i contenuti stabiliti dall'Autorita'. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

  • a)annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
  • b)pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
  • c)pubblicazioni di confronto tra piu' candidati. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresi', agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 22 febbraio 2000 al 19 novembre 2003

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 155/2002

    Questione infondata
    7 maggio 2002

    La più incisiva disciplina della propaganda elettorale effettuata con il mezzo radiotelevisivo, rispondente alla finalità di impedire qualsiasi improprio condizionamento nella formazione della volontà degli elettori, trova ragione nel riconoscimento della particolare natura del mezzo di comunicazione usato e della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo; sicché la diversa e meno rigorosa disciplina adottata per la stampa periodica, non può costituire adeguato 'tertium comparationis', sotto il profilo della allegata disparità di trattamento, che all'evidenza non sussiste considerate le differenti caratteristiche e la disomogeneità dei mezzi in comparazione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - Sulle differenti caratteristiche del mezzo radiotelevisivo, rispetto alla stampa, v. sentenza n. 420/1994, nonché sentenze n. 225/1974, n. 148/1981 e n. 826/1988 (tutte qui citate).

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-02-22;28~art7 · fonte su Normattiva