Art. 7 — Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
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Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parita' fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalita' e con i contenuti stabiliti dall'Autorita'. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
- a)annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b)pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c)pubblicazioni di confronto tra piu' candidati. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresi', agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.
Testo in vigore dal 22 febbraio 2000 al 19 novembre 2003
