Art. 9 — Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione
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Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attivita' di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalita' di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.
Testo in vigore dal 22 febbraio 2000 al 19 novembre 2003
