Art. 4 — Partecipazione al consiglio di amministrazione
Nelle societa' che non adottano il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresi', al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, ove costituito, di uno o piu' amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti. Gli amministratori di cui al comma 1 sono individuati dai lavoratori dipendenti della societa' sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi. Gli amministratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile nonche' dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dallo statuto della societa' o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria. Gli amministratori designati ai sensi dei commi 1 e 2 non possono assumere incarichi direttivi, qualora non gia' ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di tre anni dalla cessazione del mandato.
Testo vigente dal 26 maggio 2025
