Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese

Art. 3Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza

Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o piu' rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza e' regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalita' e onorabilita' stabiliti per i componenti del consiglio nonche' delle disposizioni delle lettere a) e b) del decimo comma dell'articolo 2409-duodecies del codice civile. Tra i membri del consiglio di sorveglianza puo' essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6 della presente legge.

Testo vigente dal 26 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-05-15;76~art3 · fonte su Normattiva