Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese

Art. 8Soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa

Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualita' dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialita' nonche' quelle dei responsabili della diversita' e dell'inclusione delle persone con disabilita'. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.

Testo vigente dal 26 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-05-15;76~art8 · fonte su Normattiva