Art. 18 — Copertura finanziaria
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Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, escluso l'articolo 12, pari complessivamente a euro 319.777.123 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 22 marzo 2005 al 9 ottobre 2010
