Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Art. 5 — Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali

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E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.

Testo in vigore dal 22 marzo 2005 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-03-21;39~art5 · fonte su Normattiva