All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4, comma 3, e 5, comma 4, pari a lire 3 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001 e fino al raggiungimento delle finalita' previste dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Testo vigente dal 31 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-21;84~art9 · fonte su Normattiva