Art. 4 — Attività di cooperazione allo sviluppo
Per le finalita' della presente legge sono destinati 120 miliardi di lire per il triennio 2001-2003 per attivita' di cooperazione del Ministero degli affari esteri a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Una quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere destinata per la realizzazione delle attivita' di cooperazione allo sviluppo, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). Essa e' affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avvalersi, con contratto di diritto privato a tempo determinato, di esperti in numero non superiore a cinque unita', in aggiunta ai contingenti fissati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A supporto delle attivita' di carattere istruttorio, contrattuale ed operativo, il Ministero degli affari esteri puo', altresi', avvalersi di servizi di consulenza da parte di professionisti e societa' pubbliche e private. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Testo vigente dal 31 marzo 2001
