Alle iniziative per la prevenzione della cecita' e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva e' destinato, a decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 2003, n. 350
1La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 168) che "Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecita', nonche' per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284, e' incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997".
Testo vigente dal 1 gennaio 2004
