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I giovani che nella prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, siano incorsi nella decadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, possono presentare la domanda stessa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora nei confronti dei suddetti giovani sia stata iniziata azione penale per reati militari determinati da obiezione di coscienza, l'azione rimane sospesa fino alla decisione del Ministro per la difesa sulla domanda. Per coloro che siano stati condannati, anche se la sentenza sia divenuta irrevocabile, in caso di accoglimento della domanda, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Testo in vigore dal 2 luglio 1974 al 9 ottobre 2010
