Attivita' sportive per la partecipazione ai Giochi Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attivita' complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attivita' di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attivita' motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacita'. Con riguardo alla scuola secondaria, le attivita' di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di se' nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attivita' agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilita'. La partecipazione degli studenti alle attivita' di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
- a)le modalita' di svolgimento delle attivita', garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;
- b)le sedi di svolgimento delle attivita' sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;
- c)le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
- d)i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;
- e)le modalita' di assicurazione degli studenti partecipanti alle attivita';
- f)le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonche' di istituti non aventi scopo di lucro. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attivita' svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonche' alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonche' il numero degli studenti aderenti alle attivita' ivi previste. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attivita' di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalita' organizzative atte a promuovere la piu' ampia adesione degli studenti con disabilita' alle iniziative e alle attivita' sportive predisponendo le necessarie misure.
Testo vigente dal 3 aprile 2025
