Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

Art. 6 — Studi e ricerche. Relazione alle Camere

Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con universita' e altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che da' conto delle attivita' svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 25 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-02-13;24~art6 · fonte su Normattiva