Art. 8 — Disposizioni finanziarie
Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026 e a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7, comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
Testo vigente dal 25 febbraio 2026
