Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 6, commi 1, lettera e), e 3, pari a euro 11.870.243 per l'anno 2026, a euro 15.770.243 per l'anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

  • a)quanto a euro 7.870.243 per l'anno 2026 e a euro 11.770.243 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  • b)quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, lettere a), b), c), d) e f), e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 4 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-19;11~art7 · fonte su Normattiva