Ai fini della presente legge si intendono:

  • a)per «start-up innovative»: le start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • b)per «PMI innovative»: le piccole e medie imprese (PMI) innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Testo vigente dal 7 novembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-10-28;162~art1 · fonte su Normattiva