Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023
Art. 28 — Modifiche alla definizione di start-up innovativa
All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera b) e' premessa la seguente: «a-bis) e' una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;
- b)alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non svolge attivita' prevalente di agenzia e di consulenza». All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno, e' consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a)incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1);
- b)stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c)registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
- d)costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
- e)ottenimento di almeno un brevetto. 2-ter. Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 puo' essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
- a)aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- b)incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo. 2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 7-bis».
Testo vigente dal 17 dicembre 2024
