Art. 18 — Misure urgenti
Quando risultano situazioni di particolari gravita' e urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all'articolo 26 della presente legge. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente: «Allo scopo, l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza puo' avvalersi del Servizio centrale di protezione».
Testo vigente dal 6 febbraio 2018
