Art. 26 — Regolamenti di attuazione
Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, il regolamento relativo e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, i regolamenti relativi sono predisposti previo parere dell'Agenzia delle entrate.
Testo vigente dal 6 febbraio 2018
