Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

Art. 25 — Istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia

E' istituita, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalita' stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26, di facile accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonche' sui relativi diritti e doveri.

Testo vigente dal 6 febbraio 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-01-11;6~art25 · fonte su Normattiva