Art. 4 — Commissione e sede d'esame
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 2007 al 12 novembre 2013. Leggi il testo vigente →
La commissione di esame di Stato e' composta da non piu' di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, piu' il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione e' nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, e' assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata a una commissione di istituto statale o paritario. Il presidente e' nominato, sulla base di criteri e modalita' determinati, secondo il seguente ordine, tra:
- a)i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;
- b)i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;
- c)i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- d)i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
- e)i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- f)i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non piu' di tre anni. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore. I casi e le modalita' di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale. E' stabilita l'incompatibilita' a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia gia' espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilita' di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica puo' essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni puo' essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalita' dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi e' stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' a carico dello Stato. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame e' indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami. 12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva.
Testo in vigore dal 14 gennaio 2007 al 12 novembre 2013
