Art. 8 — Disposizioni finali
Sullo schema di regolamento di cui all'articolo 1 e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, il regolamento puo' essere comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturita'. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
Testo vigente dal 12 dicembre 1997
