Art. 7 — Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneita' alle varie classi dei corsi di studio e' soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno puo' presentarsi agli esami di idoneita' solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui da' accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.
Testo vigente dal 12 dicembre 1997
