Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Art. 7 — Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute

In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneita' alle varie classi dei corsi di studio e' soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno puo' presentarsi agli esami di idoneita' solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui da' accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.

Testo vigente dal 12 dicembre 1997

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 423/2002

    Questione infondata
    18 ottobre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sollevata, in riferimento all'art. 33, quarto comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, consentendo al candidato esterno che sostenga gli esami di idoneità presso scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute di effettuare un solo "salto" rispetto alla classe cui dà accesso il titolo scolastico posseduto, riserverebbe alle scuole non statali una disciplina deteriore rispetto a quella delle scuole statali. Infatti la norma denunciata rientra pianamente nel quadro normativo dettato in materia di abilitazione all'anticipazione delle classi scolastiche, poiché la regola generale vigente in materia è quella che ammette la possibilità di abilitazione al "salto di classe" per un solo anno, sia con riguardo ai candidati che sono alunni frequentanti scuole statali o non statali pareggiate o legalmente riconosciute, sia con riguardo ai candidati esterni che si presentano per gli esami di idoneità presso istituti non statali, pareggiati o riconosciuti.

    Art. 33 cost. · Art. 7 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore · Art. 192 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1997-12-10;425~art7 · fonte su Normattiva