2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 milioni per l'anno 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1021 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno stesso. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 21 febbraio 1992
