2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 milioni per l'anno 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1021 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno stesso. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 21 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-07;144~art1 · fonte del testo