All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 43 miliardi per l'anno 1991 e successivi, si provvede:

  • a)quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante utilizzo dello stanziamento, di pari importo, iscritto al capitolo 1041 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426;
  • b)quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1990 e a lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 del suddetto stato di previsione per l'anno 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;168~art3 · fonte su Normattiva