Art. 11 — Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere
All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli».
Testo vigente dal 3 dicembre 2025
