Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3, il comma 4 e' abrogato;
  • b)all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida vulcanologica intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie, deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva professione nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformita' a quanto previsto all'articolo 25»;
  • c)all'articolo 21:
  • 1)al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei ghiacciai e dei terreni»;
  • 2)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per esercitare l'attivita' su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, gia' abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati».

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art10 · fonte su Normattiva