Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all'INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attivita' lavorativa All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attivita' lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2».

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art22 · fonte su Normattiva