Art. 23 — Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura
Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalita' semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attivita' stagionali, all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025». Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Testo vigente dal 3 dicembre 2025
