All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi».

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art26 · fonte su Normattiva