Art. 28 — Misure di semplificazione in materia ambientale
All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e in esercizio in loco» sono soppresse. Al punto 6 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione e' costituita almeno per il 50 per cento da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri».
Testo vigente dal 3 dicembre 2025
