Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
Art. 31 — Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 703:
- 1)le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
- 2)la parola: «adottano» e' sostituita dalla seguente: «adotta»;
- 3)le parole: «alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' primaria» sono sostituite dalle seguenti: «alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette nonche' la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura»;
- 4)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 »;
- b)dopo il comma 703 e' inserito il seguente: «703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non e' applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diversi, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unita' tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti».
Testo vigente dal 3 dicembre 2025
