Art. 12 — Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani
Le attivita' agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura e la zootecnia di montagna e la silvicoltura garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della biodiversita', la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonche' lo sviluppo dell'attivita' agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualita', tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonche' delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Testo vigente dal 19 settembre 2025
