Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente legge, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, dal Gestore dei servizi energetici-GSE Spa (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l'applicazione di:

  • a)una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare e' determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente;
  • b)una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE. L'istanza di cui al comma 1 produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo. L'estinzione dei giudizi sospesi ai sensi del comma 2 e' subordinata:
  • a)all'integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE;
  • b)all'incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b), per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;
  • c)al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei casi in cui l'ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire l'intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera b) del comma 1. Le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal GSE affinche' operi l'estinzione del processo. Il GSE provvede altresi' ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari e amministrativi precedentemente sospesi. Verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l'avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione previste al comma 1, nonche' dell'eventuale versamento in denaro previsto dalla lettera c) del comma 3, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Il GSE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalita' operative per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 individuando altresi' le categorie dei professionisti abilitati al rilascio dell'asseverazione di cui al comma 1, specificando i requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato. Il GSE provvede altresi' a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 1.

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art43 · fonte su Normattiva