Art. 26 — Personale delle commissioni tributarie
A decorrere dal 1› aprile 1996 al personale di segreteria delle commissioni tributarie nonche' al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale e' attribuita l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221. A tale indennita' si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525. All'onere complessivo derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in lire 10.675 milioni per l'anno 1996, in lire 14.230 milioni per l'anno 1997 e in lire 18.560 milioni per l'anno 1998 e a regime, si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, che sono riscossi anche dalle segreterie giudiziarie dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
Testo vigente dal 14 maggio 1998
