Alle indennita' previste dall'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. L'adeguamento periodico ai sensi del comma 1 decorre dal 1 gennaio 1991. La successiva dinamica delle indennita' di cui al predetto comma 1, contrattualmente definite "indennita' di amministrazione", rimane affidata alla contrattazione di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; tuttavia gli aumenti di tali indennita' previsti in sede di contrattazione per il biennio 1996-1997 restano assorbiti dagli importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. Le somme maturate fino al 30 settembre 1996 sono corrisposte per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1997, per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1998 e per la restante parte nel corso dell'anno 1999. Sulle somme derivanti dall'applicazione del presente articolo non sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Testo vigente dal 11 ottobre 1996

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 368/1999

    Questione infondata
    28 luglio 1999

    Manifesta infondatezza della questione poiché il compenso mensile attribuito agli ufficiali giudiziari è stato introdotto e determinato con modalità diverse rispetto all'indennità speciale attribuita al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, essendo tale compenso, sia nel momento della iniziale determinazione sia nelle vicende successive, compiutamente compreso nell'ambito della contrattazione collettiva, mentre l'indennità per il personale delle cancellerie e segreterie è stata determinata direttamente dalla legge o percentualmente commisurata all'ammontare di una indennità legislativamente fissata. Pertanto, la non omogeneità tra le categorie di dipendenti e la diversità dei meccanismi di determinazione dei rispettivi trattamenti retributivi che il giudice rimettente pone a raffronto rendono non priva di giustificazione la differente disciplina anche quanto all'adeguamento periodico di una delle componenti del sistema retributivo; ne', d'altro canto, può essere invocato l'art. 36 Cost., perché la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione devono essere valutate non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, ma considerando la retribuzione nel suo complesso. - Cfr. S. n. 164/1994. - V., inoltre, S. n. 15/1995, nella quale si ribadisce che l'art. 36 Cost. non garantisce la indicizzazione degli elementi retributivi. - Sull'impossibilità di richiamare il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) per conseguire miglioramenti del trattamento economico, v. S. n. 273/1997, nonché O. n. 205/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1996-10-10;525~art1 · fonte su Normattiva