Alle indennita' previste dall'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. L'adeguamento periodico ai sensi del comma 1 decorre dal 1 gennaio 1991. La successiva dinamica delle indennita' di cui al predetto comma 1, contrattualmente definite "indennita' di amministrazione", rimane affidata alla contrattazione di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; tuttavia gli aumenti di tali indennita' previsti in sede di contrattazione per il biennio 1996-1997 restano assorbiti dagli importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. Le somme maturate fino al 30 settembre 1996 sono corrisposte per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1997, per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1998 e per la restante parte nel corso dell'anno 1999. Sulle somme derivanti dall'applicazione del presente articolo non sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Testo vigente dal 11 ottobre 1996
