Art. 34 — Falso in prospetto
Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente: "Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni". L'articolo 2623 del codice civile e' abrogato.
Testo vigente dal 28 dicembre 2005
