Art. 173-bis — Falso in prospetto
Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la (( offerta al pubblico di prodotti finanziari)) o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Testo vigente dal 24 aprile 2007, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva