La presente legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale. Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, le diverse tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresi' i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento anche a modalita' e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica.
Testo vigente dal 17 gennaio 2004
